MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO
5 agosto 2002 Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia. (GU n. 193 del 19-8-2002)
COPIA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI
CHIOGGIA
ORDINANZA N°44/2002
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto. Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia:
VISTA: la legge 14 luglio 1965, n.963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
VISTO: l'art. 98 dei regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
VISTO: il decreto in data 05 Agosto 2002 (G.U. 193 del 19.08.02) del Sottosegretario di Stato alla pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche e marine con il quale viene istituito una zona di tutela biologica nelle acque antistanti le bocche di porto di Chioggia;
VISTE: le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre 2000 della giunta comunale di Chioggia nelle quali è stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della fauna marina negli areali marini rappresentati nell'articolato del presente provvedimento;
VISTO: il verbale della riunione della Commissione Consultiva per la pesca di questo Compartimento Marittimo in data 12.03.2002
COMUNICA
Art. 1: che nelle quattro aree di mare delimitate dai seguenti punti:
1° area
A - 45° 14' 10 N - 012° 23' 40 E
B - 45° 11' 50 N - 012° 27' 40 E
C - 45° 10' 30 N - 012° 25' 90 E
D - 45° 12' 80 N - 012° 21' 80 E
2° area
A - 45° 15' 30 N - 012° 28 '80 E
B - 45° 14' 60 N - 012° 28' 80 E
C - 45° 14' 60 N - 012° 28' 00 E
D - 45° 15' 30 N - 012° 28' 00 E
3° area
A - 45° 14' 10 N - 012° 29' 90 E
B - 45° 13' 40 N - 012° 29' 90 E
C - 45° 13' 40 N - 012° 29' 10 E
D - 45° 14' 10 N - 012° 29' 10 E
4° area
A - 45° 10' 70" N - 012° 31' 70 E
B - 45° 10' 00" N - 012° 31' 50 E
C - 45° 10' 00" N - 012° 30' 70 E
D - 45° 10' 70" N - 012° 30' 70 E
meglio esplicitate nell'estratto della carta nautica 38 II MM allegata che è parte integrante della presente Ordinanza, è interdetto l'esercizio di qualsiasi attività di pesca tanto professionale che sportiva.
Art. 2: Il mancato rispetto dell'interdizione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza comporterà la violazione dell'art. 98 del DPR 02.10.68 n. 1639 e successive modifiche 15 (a) e 26 della Legge 14.07.1965 n. 963 e successive modifiche che comporta una sanzione amministrativa da €. 516 Euro a €. 3.098.
Art. 3: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Chioggia, lì 27/08/2002
Il Comandante
C.F. (CP) Antonio Campagnol
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Dopo anni di sforzi tutta la zona al largo di Sottomarina sarà vietata alla pesca e conservata nella sua preziosa bellezza
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